Un esempio: quanto risparmia davvero Giulia?
Esempio fittizio: Giulia, a Bologna, vuole una macchina da caffè. Il giorno del Black Friday un negozio online mostra «−35 %, 129 € invece di 199 €» con un conto alla rovescia. Sotto, in piccolo: «Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 135 €».
Giulia fa due conti: rispetto a 135 € risparmia 6 €, meno del 5 %. Un comparatore mostra che a ottobre il modello costava già più o meno così. Salva l’offerta nella lista dei desideri e decide la sera, lontano dal conto alla rovescia.
Consiglio: Calcola sempre il risparmio partendo dal prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Dice di più della percentuale più grande sulla pagina.
Quale prezzo precedente deve indicare il negozio?
L’articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo n. 26 del 2023 e in vigore dal 2 aprile 2023, stabilisce che ogni annuncio di riduzione di prezzo indichi il prezzo precedente: il prezzo più basso applicato dal professionista nei 30 giorni prima della riduzione. Alcune regole particolari:
- per i prodotti in vendita da meno di 30 giorni va indicato il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente;
- il criterio dei 30 giorni non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili;
- se lo sconto cresce gradualmente nella stessa campagna, per le riduzioni successive vale il prezzo anteriore alla prima riduzione.
Il 26 settembre 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito (causa C-330/23) che anche uno sconto in percentuale va calcolato sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Così il venditore non può alzare il prezzo poco prima della promozione per mostrare un ribasso più grande.
Come controllare un’offerta in tre passi?
- Trova il prezzo precedente: cerca accanto al prezzo scontato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni e calcola il risparmio da quella cifra. Uno sconto senza questa indicazione merita un controllo in più.
- Guarda lo storico: inserisci il codice esatto del modello in un comparatore di prezzi. Molti mostrano uno storico ben oltre i 30 giorni: vedi così se il prezzo è davvero basso o solo quello abituale.
- Confronta il totale: conta l’importo con spedizione e costi aggiuntivi. La guida Il prezzo sale nel carrello spiega come controllarlo.
L’AGCM consiglia di conservare fatture, scontrini e contratti. Uno screenshot dell’offerta con data e ora completa la documentazione.
Cosa ha scoperto il controllo europeo del 2025?
Tra novembre e dicembre 2025, 25 Paesi e la Commissione europea hanno controllato 314 commercianti online durante Black Friday e Cyber Monday. Il 94 % pubblicizzava sconti. Almeno il 30 % non rispettava le regole UE sulle riduzioni di prezzo e solo il 40 % era pienamente in regola. Inoltre:
- il 34 % usava confronti di prezzo, ma sei su dieci non spiegavano chiaramente il prezzo di riferimento;
- il 18 % usava messaggi di scarsità o conti alla rovescia, ingannevoli in oltre metà dei casi;
- il 10 % mostrava i costi obbligatori solo alla fine dell’acquisto.
Secondo la guida dell’AGCM, creare un falso senso di urgenza, per esempio con «Offerta solo per oggi» quando non è vero, è una pratica commerciale scorretta. Non farti mettere fretta: chiudi la pagina e riprendi più tardi.
Come riconoscere un sito di offerte falso?
I periodi di grandi offerte attirano anche i negozi falsi. L’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) svizzero indica questi segnali, utili anche fuori dal Ticino:
- l’indirizzo web modifica il nome di un marchio con aggiunte come «-switzerland» o «-suisse»;
- poche recensioni, oppure solo giudizi estremi;
- nelle note legali del sito mancano un indirizzo verificabile, il numero d’identificazione dell’impresa o contatti validi;
- il dominio è stato registrato da poco;
- sei arrivato al negozio tramite un annuncio su un motore di ricerca.
Apri i negozi digitando tu l’indirizzo o da un segnalibro. La guida Negozio visto in una pubblicità sui social spiega come controllare prima il venditore.
Italia e Ticino: regole e contatti
| Paese | Regola sugli annunci di sconto | A chi rivolgersi |
|---|---|---|
| Italia | Art. 17-bis Codice del consumo: prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, dal 2 aprile 2023 | AGCM per pratiche scorrette che coinvolgono più consumatori; truffe online: Commissariato di P.S. online |
| Svizzera (Ticino) | Art. 16 OIP: confronto con il proprio prezzo precedente al massimo per metà del tempo in cui è stato applicato, fino a due mesi; dal 1° gennaio 2025 senza limiti se applicato per 30 giorni consecutivi | Violazioni: autorità cantonale di esecuzione; siti falsi: UFCS |
La Svizzera non applica automaticamente il diritto europeo: nei negozi svizzeri conta ancora di più lo storico dei prezzi.
Cosa fare se l’affare non era un affare?
Per gli acquisti online puoi recedere entro 14 giorni dalla consegna, ricorda la guida dell’AGCM; se non sei stato informato di questo diritto, il periodo scade 12 mesi dopo la fine di quello iniziale (direttiva 2011/83/UE). Vedi anche la guida Pulsante di recesso nei negozi online. In Svizzera questo diritto non vale automaticamente.
Se una pratica scorretta riguarda più consumatori, puoi inviare una segnalazione all’AGCM. Se hai pagato un sito falso, contatta subito la tua banca; i passi successivi sono in Soldi inviati a un truffatore. Per il tuo caso concreto può aiutarti un’associazione dei consumatori.
Errori frequenti
- Calcolare lo sconto dal prezzo barrato o da quello consigliato invece che dal prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.
- Comprare per via del conto alla rovescia senza guardare lo storico dei prezzi.
- Aprire un’offerta da una pubblicità o da un messaggio senza controllare il negozio.
- Pagare con bonifico anticipato un venditore sconosciuto perché il prezzo sembra eccezionale.
- Aspettarsi nei negozi svizzeri la stessa indicazione dei 30 giorni prevista nell’UE.
La tua lista di controllo
Le caselle servono solo come promemoria personale. Nessun dato inserito viene inviato a noi. Per conservare la pagina, stampala o salvala in PDF dal menu del browser.
Domande frequenti
Quando è il Black Friday 2026?
Il Black Friday cade venerdì 27 novembre 2026 e il Cyber Monday lunedì 30 novembre. Per il tuo controllo non cambia nulla: il riferimento resta il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti ogni riduzione. Annota già a ottobre i prezzi dei prodotti che ti interessano.
Il prezzo barrato deve essere il più basso degli ultimi 30 giorni?
Sì, per ogni annuncio di riduzione di prezzo. L’articolo 17-bis del Codice del consumo chiede di indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni prima dello sconto. Per i prodotti in vendita da meno di 30 giorni va indicato il periodo di riferimento. Dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2024, anche la percentuale va calcolata su quel prezzo.
Come segnalo uno sconto ingannevole?
Se ritieni che la pratica coinvolga più consumatori, puoi inviare una segnalazione all’AGCM; le indicazioni sono sul sito dell’Autorità, nella sezione dedicata a servizi e modulistica. Per truffe con siti falsi, il riferimento è il Commissariato di P.S. online della Polizia Postale. Allega screenshot, conferme d’ordine e ricevute, senza inoltrare link sospetti.
Fonti e approfondimenti
Fonti primarie di autorità pubbliche, organizzazioni di tutela dei consumatori e fornitori. Alcune fonti possono essere in un’altra lingua: segui le indicazioni pertinenti al tuo servizio e al paese in cui vivi.
- Normattiva: decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 (art. 17-bis Codice del consumo)Fonti consultate il:
- Corte di giustizia dell’UE: comunicato stampa n. 152/24, causa C-330/23 Aldi SüdFonti consultate il:
- AGCM, Conviene saperlo: Il Codice del Consumo spiegato semplicemente (PDF)Fonti consultate il:
- Commissione europea: controlli a tappeto (sweep), prezzi 2025 (pagina in inglese)Fonti consultate il:
- UFCS (Svizzera): Settimana 31, riconoscere tempestivamente negozi online fraudolentiFonti consultate il:
- Consiglio federale svizzero: modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi del 30 ottobre 2024 (PDF in tedesco)Fonti consultate il:
- EUR-Lex: direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (art. 10, omessa informazione sul recesso)Fonti consultate il:
- SECO: Vollzugs- und Auskunftsstellen im Bereich der Preisbekanntgabe (autorità cantonali, pagina in tedesco)Fonti consultate il:



